

Sinistro stradale e sinistro penale, capiamone di più. Mentre si è alla guida del proprio mezzo, nonostante tutte le accortezze del caso, c’è sempre il rischio che si possa essere coinvolti in un sinistro stradale. In caso di incidente quindi, c’è l’obbligo da parte del responsabile di risarcire la vittima, per mezzo della polizza RC-auto precedentemente stipulata dalla propria agenzia assicurativa.
Si parla di sinistro stradale penale quando il conducente responsabile del sinistro ferisce gravemente o, nel peggiore dei casi, uccide una persona, anche se in maniera involontaria. La morte della persona coinvolta deve derivare dalla violazione delle norme stradali senza essere stato premeditato poiché ciò comporterebbe ad una maggiore pena.
Le stesse condizioni sopraindicate, valgono anche per le vittime ferite gravemente, tali lesioni sono distinte in gravi e gravissime.
La lesione è considerata grave a livello penale quando:
– Ne consegue una malattia che metta in pericolo la vittima.
– Renda incapace il soggetto a svolgere le normali attività quotidiane per più di 40 giorni.
– Un organo o un senso sono debilitati in modo permanente.
La lesione è considerata gravissima a livello penale quando:
– La vittima perde del tutto un senso, un arto o l’uso di un organo.
– La vittima non possa più procreare
– Ne consegue la perdita della parola o di difficoltà di espressione.
– Si riscontra una malattia inguaribile.
– Deformazione o sfregi permanenti del volto.
Di fronte ad un sinistro penale le conseguenze per il colpevole sono determinate dalla gravità delle lesioni che il soggetto coinvolto subisce. Se la vittima presenta lesioni gravi, il responsabile può scontare una pena di reclusione da tre mesi ad un anno; per lesioni gravissime invece, è prevista la reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata al ricorrere delle circostanze aggravanti quindi, anche per l’omicidio stradale.
Se chi è alla guida è sotto effetto di alcol o droghe, si parla di ipotesi di reato anche se ciò non è stato causa di sinistro stradale.
Nello specifico, per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico di 0,5 fino a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue, ricorrerà a conseguenze solo amministrative al contrario, allo 0,81 gr/l scatteranno conseguenze penali.
Per chi guida sotto l’effetto di droghe, non esistono soglie di limite bensì, scatta il reato quando l’incapacità del conducente viene verificata.
Ci sono conseguenze penali anche per chi si allontana senza prestare aiuto in incidenti stradali con persone ferite ovvero, per chi commette omissione di soccorso. Questo comportamento prevede l’arresto da sei mesi a tre anni, patente sospesa da uno a tre anni e la sottrazione di dieci punti dalla patente.