

La legge prevede l’obbligo di informare la propria compagnia assicurativa di un sinistro avvenuto entro certi limiti temporali.
Se superiamo la scadenza potremmo vedere il nostro risarcimento ridotto o non vederlo proprio.
Infatti nel caso di incidente stradale anche di scarsa entità e senza il coinvolgimento di altri veicoli, và comunque presentata la denuncia all’assicurazione.
L’art. 143 del codice delle Assicurazioni e a sua volta gli artt. 1913-1915 del codice civile espongono l’obbligo di denuncia di un sinistro stradale. Si può leggere infatti: “nel caso di sinistro avvenuto tra i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o , se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS”.
L’obbligo scatta anche nel caso sia coinvolto un unico mezzo con danni a cose e/o persone.
Le conseguenze della mancata denuncia di sinistro porta alla perdita del diritto dell’indennità come sancito dal codice civile all’art. 1915.
Se viene taciuta la denuncia in modo intenzionale l’indennizzo non viene pagato per intero, nel caso invece la denuncia non venga fatta in modo inconsapevole allora l’indennità verrà solo parzialmente ridotta.
Il termine entro cui denunciare un sinistro stradale è di 3 giorni che iniziano dal giorno in cui è accaduto l’incidente.
Le tempistiche però possono divergere dal tipo di contratto stipulato con l’agenzia assicurativa, per cui potrebbe non esserci un vincolo così rigido della presentazione, questo però da appurare con la propria polizza.
Se il risarcimento non avviene entro due anni dall’avvenuta denuncia del sinistro, è necessario inviare una raccomandata con sollecito alla compagnia assicurativa. Se non avviene si perde il diritto al risarcimento per prescrizione tranne per l’incidente che costituisca anche reato nel quale i termini differiscono.